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Sez. L - , Sentenza n. 7696 del 28/03/2018 (Rv. 647670 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Ricorso per cassazione ex art. 420 bis c.p.c. - Sospensione del processo - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647670-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

Nel rito del lavoro, qualora il giudice decida con sentenza una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., l'eventuale ricorso per cassazione proposto contro tale sentenza determina una sospensione di diritto del processo, cui si applica la disciplina dell'art. 297 c.p.c., con la conseguenza che il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi (nel testo "ratione temporis" applicabile, previgente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della S.C. che decide sulla questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il processo per tardiva riassunzione, dopo la pronuncia di legittimità su sentenza non definitiva emessa dalla corte di appello ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., ritenendo irrilevante che la stessa corte territoriale avesse rinviato il processo per il prosieguo dopo la sentenza non definitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)