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Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 29/03/1966 Ud. (dep. 22/06/1966) Rv. 101815 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PREPARAZIONE CON AGGIUNTA DI SACCAROSIO - DIVIETO - MISURE SI SICUREZZA - CONFISCA DEL PRODOTTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101815-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PREPARAZIONE CON AGGIUNTA DI SACCAROSIO - DIVIETO - MISURE SI SICUREZZA - CONFISCA DEL PRODOTTO - LEGITTIMITA.*

L'art 240 capoverso n 2 cod pen rende obbligatoria la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto. La detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e stata pronunziata condanna. Poiche l'aggiunta di saccarosio al vino genuino e vietata dall'art 51 lettera d del regolamento del 1926, la confisca del prodotto sequestrato e in tal caso pienamente legittima.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/07/1926 num. 1361 art. 51 lett. D, Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)