Sez. 6, Ordinanza n. 1282 del 14/04/1999 Cc. (dep. 06/05/1999) Rv. 213372 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Amministratore giudiziario nominato dal giudice - Liquidazione del compenso - Decreto della Corte d'appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Termini - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
È ammissibile, ai sensi dell'art.111, comma 2, Cost., il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello che - pronunciando in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale emesso ai sensi dell'art. 2 octies, comma 7, della legge 31 maggio 1965, n.575, aggiunto dall'art.3 del d.l. 14 giugno 1989, n.230, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 - liquidi il compenso all'amministratore giudiziario di una società di capitali, nominato nel procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsto dalla legislazione antimafia, in quanto trattasi di provvedimento che risolve con carattere di definitività una controversia relativa a diritto soggettivo. In tal caso il termine per proporre ricorso è di quindici giorni, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, considerato che si verte in ipotesi di provvedimento da adottare con la procedura camerale, in funzione strettamente strumentale e accessoria alle misure di prevenzione, ragione per cui non è applicabile la disposizione dell'art.680 cod. proc. pen.- richiamato dagli art.4, comma 11, della L. 27 dicembre 1956, n.1423 a sua volta richiamato dall'art.3 ter, comma 2, della L. 31 maggio 1965, n.575 - che regola l'impugnabilità dei provvedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680, Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)