Sez. 6, Sentenza n. 1556 del 18/10/1967 Ud. (dep. 11/11/1967) Rv. 105945 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ESTREMI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSI - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - INTERVENTO - INAMMISSIBILITA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ESTREMI - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSI - CONDIZIONI - GIUDIZIO DI APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE - INTERVENTO - INAMMISSIBILITA.*
L'intervento della parte civile nei diversi gradi del giudizio penale e consentito solo quando in questo si agitino questioni che incidano sugli interessi civili ed il principio sancito dall'art 92 cod proc pen, secondo il quale la Costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, puo ritenersi operante fino a quando si ha il diritto di esercitare l'Azione civile, diritto che trova un limite nella norma dell'art 100 cod proc civ, che pone l'interesse come requisito indispensabile per proporre una domanda o per contraddire alla medesima. Per conseguenza, ove il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto al risarcimento della parte civile e su tale capo si sia formato il giudicato non contestandosi con l'impugnazione la responsabilita penale e tanto meno il diritto riconosciuto alla parte civile, non si puo nei successivi gradi del giudizio perseverare nella Costituzione di parte civile, cosi come non si potrebbe riproporre l'Azione dinanzi al giudice civile, essendo venuto a cessare, con la formazione del giudicato, l'interesse. In particolare, alla parte civile non e consentito l'intervento nel giudizio di appello avente per oggetto esclusivamente il riconoscimento del vizio parziale di mente, perche tale questione non puo avere alcuna incidenza sugli interessi civili, e, nel caso in cui l'intervento sia illegittimamente avvenuto, non possono le spese relative essere poste a carico dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)