Sez. 1, Sentenza n. 560 del 22/01/1987 (Rv. 450291 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970 N. 1239 - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970 N. 1239 - EFFETTI.*
In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, è rimasta caducata fin dall'origine la legge 30 dicembre 1970 n. 1239, in tema di applicazione dei diritti di visita sanitaria al confine e nella parte in cui tali diritti risultavano incompatibili con le norme comunitarie, in quanto per il loro contenuto obiettivo e per le caratteristiche e modalità di applicazione si rivelavano come tasse di effetto equivalente al dazio doganale; pertanto, nel periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge, non sussistono norme legittimanti la riscossione dei diritti di visita sanitaria al confine sull'importazione di latte e di prodotti caseari di cui al regolamento comunitario 27 giugno 1968, n. 804. (Conf 6734/83, mass n 431446).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 27/06/1968 num. 804, Legge Straniera min. CEE 20/10/1970 num. 2142, Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)