diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4016 del 02/09/1978 (Rv. 393618 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - RIFERIMENTO - IN GENERE - NORME SUL DEFERIMENTO E SUL RIFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO E NORME SUGLI EFFETTI DELLA PRESTAZIONE O DELLA MANCATA PRESTAZIONE DELLO STESSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393618-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - RIFERIMENTO - IN GENERE - NORME SUL DEFERIMENTO E SUL RIFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO E NORME SUGLI EFFETTI DELLA PRESTAZIONE O DELLA MANCATA PRESTAZIONE DELLO STESSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Le norme che prevedono il deferimento od il riferimento del giuramento decisorio nel processo civile, e regolano gli effetti della prestazione o mancata prestazione di esso, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt 3, 8, 19 e 24 della Costituzione, atteso che assicurano la parita di trattamento ed il diritto di difesa di ciascun contendente, ancorche contumace, ne introducono, con il richiamo nella formula del giuramento stesso alla responsabilita del giurante verso Dio, un atto di culto imposto in violazione della liberta religiosa, in considerazione del fatto che quel richiamo manca di riferimento a specifiche confessioni, e, comunque, e privo di valore nei confronti dell'ateo, verso il quale l'Obbligo di dire la verita resta esclusivamente collegato alla responsabilita verso gli uomini, penalmente sanzionata.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 8, Costituzione art. 19, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 234, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)