diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4379 del 03/10/1978 (Rv. 394048 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART 429 COD PROC CIV - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394048-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART 429 COD PROC CIV - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

L'eccezione relativa all'applicabilita o meno della rivalutazione monetaria, di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ, ai crediti previdenziali non integra una eccezione in senso stretto che, a norma dell'art 416 comma secondo cod proc civ, deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella memoria difensiva con la quale si costituisce in cancelleria nel giudizio di primo grado, ma costituisce una difesa sulla quale il giudice deve provvedere d'ufficio e, pertanto, la stessa puo essere proposta, per la prima volta, in Sede di gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)