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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto

Testo in vigore al

Statuto

Titolo I. Principi fondamentali

Art. 1

1. Il Veneto e' Regione autonoma, nell'unita' della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si da' il presente Statuto.

2. La Regione e' costituita dalle comunita' della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza Capoluogo e' Venezia.

Art. 2

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.

2. La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunita'.

Art. 3

1. La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

2. La Regione per rendere effettive la liberta' e l'uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella societa', a favorire le libere attivita' delle comunita', ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Art. 4

1. A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:

  1. - per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;

  2. - per rendere effettiva la parita' sociale della donna;

  3. - per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunita' montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;

  4. - per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;

  5. - per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

  6. - per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia;

  7. - per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;

  8. - per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, delle attivita' industriali, commerciali e turistiche;

  9. - per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione;

  10. - per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprieta' coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalita' agricola;

  11. - per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;

  12. - per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;

  13. - per svolgere una politica intesa a promuovere le attivita' culturali e la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5

1. Per il conseguimento delle sue finalita' la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali.

2. A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.

3. La partecipazione democratica e' momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo.

4. Tali piani e programmi sono stabiliti, con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonche' l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.

5. Nell'esercizio delle proprie attivita' e competenze realizza il piu' ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

6. La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.

Titolo II. Gli organi della regione

Capo I. Il consiglio regionale

Art. 6

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Art. 7

1. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 8

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali.

Art. 9

1. Il Consiglio regionale:

  1. a) approva, i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

  2. b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell'articolo 83 della Costituzione;

  3. c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;

  4. d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potesta' sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;

  5. e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti; istituisce aziende e agenzie regionali;

  6. f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

  7. g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

  8. h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;

  9. i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;

  10. l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuito o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

2. Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.

Art. 10

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il piu' alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due consiglieri piu' giovani.

2. Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

3. Il Presidente del Consiglio e' eletto a scrutinio segreto e a' maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.

4. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

Art. 11

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell'osservanza del Regolamento, provvede all'insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

3. Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 12

1. L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 13

1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

2. Il Consiglio regionale e' inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La convocazione e' disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione puo' essere disposta con preavviso di quarantotto ore.

4. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

5. Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui al primo comma, il Consiglio e' convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalita' e nei termini previsti, dal Regolamento.

Art. 14

1. Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

2. Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Art. 15

1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione, interpellanza e mozione.

4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attivita' della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, l'esercizio di tale diritto e' disciplinato dal Regolamento.

Art. 16

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

Art. 17

1. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.

2. Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 18

1. Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali una indennita' stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.