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Sez. 5 - , Sentenza n. 8404 del 31/03/2017 (Rv. 643610 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di merito - Motivazione - Rinvio alla stima di un organo tecnico interno dell'Amministrazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643610-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, la motivazione della sentenza di merito ben può essere basata, anche in via esclusiva, sulla stima effettuata da un organo tecnico interno all'Amministrazione finanziaria, purché il giudice spieghi le ragioni di tale scelta, anche in relazione alle contestazioni del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)