Sez. L, Sentenza n. 3530 del 06/04/1998 (Rv. 514260 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Ricorso introduttivo del giudizio recante capitoli di prova testimoniale ma privo dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Conseguenze - Assegnazione di un termine perentorio - Necessità - Fattispecie relativa ad una assegnazione implicita del termine.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421, primo comma, cod. proc. civ.; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l'esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l'ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dai commi quinto e sesto dell'articolo da ultimo citato, col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza prima dello spirare del termine, perentorio a norma di legge. (Nella specie era stata richiesta l'ammissione della prova e la concessione di un termine per l'indicazione dei testi; la S.C. ha ritenuto che la concessione di un termine fino all'udienza successiva fosse contenuta implicitamente nel provvedimento di ammissione della prova, con limitazione del numero dei testi e rinvio per l'espletamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)