Sez. 1, Sentenza n. 5943 del 05/04/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205113 - 01
Competenza - Sospensione di processi - In genere | Ipotesi di cui all'art. 18 comma primo lett. e) cod. proc. pen. - Provvedimento del giudice del merito - Carattere di discrezionalità - Conseguenze ai fini della motivazione.
Competenza - Sospensione di processi - In genere
In tema di separazione dei processi, la norma dell'art. 18 comma primo lett. e) cod. proc. pen. disciplina l'ipotesi in cui per una imputazione l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre per altra imputazione è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. La norma prevede la separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale, quando "il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti". Ne consegue che la motivazione della ordinanza di separazione deve limitarsi a mettere in evidenza il fatto che per una imputazione la istruzione è conclusa mentre per l'altra sono necessari ulteriori accertamenti. Solo se il giudice ritenga eccezionalmente di dover tenere uniti i processi, deve indicare specificamente i motivi per i quali la riunione è "assolutamente necessaria".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 com. 1 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)