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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21738 del 20/07/2023 (Rv. 668385 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE | Nullità del marchio in contrasto con altro segno notorio - Momento rilevante - Nullità del segno confliggente con marchio denominativo - Modalità di confronto.
Stato
decisa il 2023-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668385-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE

In tema di segni distintivi, ai fini dell'accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanza ex art. 12, comma 1, lett. e) c.p.i., occorre prendere in esame la rinomanza di quest'ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, comma 1, lett. c) dello stesso codice, deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Al contempo, ove si discuta dell'accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i. e dell'accertamento dell'uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b) del medesimo codice, non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come il detto segno sia stato depositato e registrato.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regolam. Comunitario 14/06/2017 num. 1001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)