Sez. L - , Sentenza n. 15893 del 15/06/2018 (Rv. 649389 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Riconoscimento del diritto - Requisito della “esternazione” - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione ad un verbale di assemblea di un'associazione con cui si riconosceva l'omesso pagamento di contributi previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)