Sez. L, Sentenza n. 562 del 29/01/1990 (Rv. 465035 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO DELL'INAIL VERSO IL DATORE DI LAVORO - INTERESSI - NATURA MORATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - CREDITO DELL'INAIL VERSO IL DATORE DI LAVORO - INTERESSI - NATURA MORATORIA.*
Il credito dell'i.N.A.I.L. per l'Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore assicurato è produttivo di interessi che sono, non già compensativi, bensì moratori, rinvenendo essi il loro fondamento giuridico nel ritardo col quale lo stesso datore di lavoro adempie la sua obbligazione consistente nella restituzione delle somme erogate dall'istituto assicuratore per l'assistenza e l'indennizzo al proprio assicurato. (Conf 5353/86, mass n 447909; (Conf 2223/85, mass n 440104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)