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Sez. 5, Sentenza n. 2034 del 29/01/1985 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168071 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NATURA - MEZZO DI PAGAMENTO - STRUMENTO DI CREDITO - ESCLUSIONE - EFFETTI - ACCORDO DI NON CIRCOLABILITÀ DELL'ASSEGNO - MANCATA OSSERVANZA DELL'ACCORDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168071-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - NATURA - MEZZO DI PAGAMENTO - STRUMENTO DI CREDITO - ESCLUSIONE - EFFETTI - ACCORDO DI NON CIRCOLABILITÀ DELL'ASSEGNO - MANCATA OSSERVANZA DELL'ACCORDO - IRRILEVANZA.*

L'assegno bancario non è uno strumento di credito, ma un mezzo di pagamento inerente a un debito già scaduto e, pertanto, il prenditore è autorizzato a metterlo in circolazione nel momento stesso in cui ne viene in possesso, qualunque sia stato l'accordo intercorso con l'emittente, poiché non è consentito alla volontà delle parti modificare la natura intrinseca del titolo. (fattispecie di assegno bancario emesso in garanzia e posto in circolazione dal beneficiario). (V mass n 163123).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)