Sez. U, Sentenza n. 3307 del 06/04/1987 (Rv. 452362 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TEATRO DI ROMA - COSTITUZIONE - FINALITÀ - NATURA - INSERIMENTO NELLO AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DEL COMUNE DI ROMA - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - TEATRO DI ROMA - COSTITUZIONE - FINALITÀ - NATURA - INSERIMENTO NELLO AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DEL COMUNE DI ROMA - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il teatro di Roma, istituito dal comune di Roma con deliberazione del 26 luglio 1963 (sotto l'originaria denominazione di "teatro stabile della città di Roma"), in relazione alla decisione di detto ente territoriale di far proprie finalità di ordine generale nel settore della diffusione dell'arte drammatica e delle attività culturali connesse, ha la natura di servizio o struttura inserita nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo (ancorché in modo anomalo, cioè all'infuori delle ipotesi e delle forme contemplate dalla legge), atteso che, pure dopo le modificazioni statutarie approvate con deliberazione consiliare del 10 ottobre 1973, il teatro stesso non ha mai assunto la programmata consistenza di autonoma organizzazione associativa. Pertanto, fino a che tale ultimo progetto non venga in concreto realizzato, i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti all'indicato teatro di Roma, in quanto direttamente imputabili al comune di Roma, hanno carattere pubblicistico, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad essi inerenti. (V 5807/85, mass n 442993).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)