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Sez. 2, Sentenza n. 711 del 05/03/1968 (Rv. 331934 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE- ALTERAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331934-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE- ALTERAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all'alterazione della destinazione della cosa comune e alla possibilita per gli altri partecipanti di farne parimenti uso si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al Sindacato del supremo collegio, se adeguatamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)