Sez. 6, Sentenza n. 22 del 13/01/1970 Ud. (dep. 15/04/1970) Rv. 114458 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE.*
Nella espressione ' qualsiasi atto della pubblica amministrazioné, usata dall'art 324 cod pen, deve comprendersi ogni concreto Esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale, indipendentemente dal risultato formalmente valido, essendo sufficiente che si tratti di un atto materialmente esistente e produttivo di conseguenze giuridiche anche interinali e transitorie, senza che quindi abbia importanza se l'atto sia definitivo o preparatorio, revocabile o irrevocabile. (V 108778, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)