Sez. 1, Sentenza n. 2423 del 07/04/1986 (Rv. 445537 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - PRELIEVI AGRICOLI COMUNITARI - IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - PRELIEVI AGRICOLI COMUNITARI - IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, ove stabilisce l'inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari, a partire dall'11 settembre 1976, del principio fissato per i dazi doganali circa la possibilità dell'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, non detta, né presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori a detta data, con la conseguenza che anche queste ultime, in applicazione delle Disposizioni dei regolamenti comunitari (art. 17 del regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962, come interpretato in modo vincolante dalla sentenza della Corte di giustizia della CEE del 15 giugno 1976 in causa 117/75), sono soggette all'aliquota del prelievo in vigore il giorno dell'importazione, cioè il giorno in cui la dichiarazione di importazione viene accettata dagli uffici doganali, senza possibilità di invocare aliquote più favorevoli sopravvenute prima dello sdoganamento. (V 4538/84, mass n 436439; (Conf 2086/84, mass n 434138).*
Riferimenti normativi: DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6, DPR 22/09/1978 num. 695 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1978 num. 695 art. 3 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 04/04/1962 num. 19 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)