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Sez. 1, Sentenza n. 384 del 07/03/1966 Ud. (dep. 08/07/1966) Rv. 101986 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO IN FORMA ATIPICA - FINALITA E GENERICITA DELLA INCRIMINAZIONE - ELEMENTI DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-03-07
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101986-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO IN FORMA ATIPICA - FINALITA E GENERICITA DELLA INCRIMINAZIONE - ELEMENTI DEL REATO.*

La legge doganale, oltre a prevedere alcune ipotesi tipiche di contrabbando, in genere a condotta vincolata e a volte dominate da una presunzione juris tantum di evasione del tributo (artt 94, 97 e 98 eccetera), contempla una Forma piu ampia e generica di contrabbando a condotta libera, costituita dal fatto di chiunque sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art 107). Cioe, il sistema della legge e inteso al fine che, ove non siano applicabili le Disposizioni che pongono presunzioni di evasione o fissano figure tipiche del reato in esame, essa offra comunque un mezzo per colpire ogni attivita diretta a non adempiere il debito di imposta doganale. Tale figura atipica di contrabbando, che la dottrina ha distinto nelle due forme di contrabbando extraispettivo e contrabbando introspettivo, consta del fatto materiale della sottrazione della merce estera al sistema di controllo istituito per l'accertamento del tributo doganale e dell'elemento psichico costituito da un dolo consistente nella coscienza e volonta dell'importazione con evasione dell'imposta doganale dovuta allo stato.*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)