Sez. 5, Sentenza n. 12760 del 02/09/2002 (Rv. 557224 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE | Ritardo non superiore ad un mese nella presentazione della dichiarazione - Pena pecuniaria applicabile.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE
In tema di violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla pena pecuniaria applicabile nella ipotesi di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta con ritardo non superiore a un mese, l'ultimo comma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 richiama soltanto la previsione di cui al sesto comma dell'art. 46 del citato d.P.R. e non anche quella di cui al primo comma, che è estraneo alla "ratio" dell'art. 47, ed una tale interpretazione non è da ritenere che si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)