Sez. 2 - , Sentenza n. 25929 del 02/09/2022 (Rv. 665594 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Qualificazione come rifiuto di una sostanza o di un oggetto ex art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 - Classificazione chimica nell’ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come "rifiuto", alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la mera classificazione chimica del medesimo nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 non costituisce condizione sufficiente, essendo invece necessario sia che la sostanza costituisca un residuo di produzione sia che non presenti un elevato grado di probabilità di riutilizzo, economicamente conveniente nel medesimo processo di produzione, senza operazioni di trasformazione preliminare.
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)