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Sez. 5, Sentenza n. 3879 del 02/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153214 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALLA APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA (ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405) - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153214-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALLA APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA (ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978, N. 405) - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.*

L'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, concernente la disciplina dell'Azione civile in seguito all'applicazione dell'amnistia, stabilisce una regola di carattere generale, valevole cioè non soltanto per il provvedimento di amnistia di cui alla legge delega n. 405, citata, nella quale trovò occasionale collocazione, ma anche per ogni altro successivo provvedimento in materia.*

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)