Sez. 2, Sentenza n. 7269 del 02/07/1991 (Rv. 472882 - 01)
Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito | Promessa di pagamento titolata - Effetti ex art. 1988 e civ. - Condizioni - Rapporto sottostante "in fieri" - Perfezionamento del rapporto - Necessità - Onere probatorio a carico del promissario.
Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito
La promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, quale è quella che abbia ad oggetto il versamento di una provvigione per attività di mediazione in relazione alla conclusione di un determinato "affare", spiega gli effetti di cui all'art. 1988 cod.civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, solo se non sussista contrasto sull'interpretazione di detto rapporto (o, se insorto, venga risolto secondo le comuni regole di ermeneutica negoziale), ed inoltre, ove il rapporto stesso sia ancora "in fieri" al momento della formulazione, se il promissario fornisca la dimostrazione del suo perfezionamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)