Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12212 del 16/05/2017 (Rv. 644172 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Beni strumentali - Deducibilità della quota di ammortamento - Esercizio rilevante - Data di entrata in funzione del bene - Fattispecie in tema di costruzione di fabbricato strumentale.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di redditi di impresa, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili, ai sensi dell'art 67, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, a partire dall'esercizio di "entrata in funzione del bene", espressione, quest'ultima, che, se riferita a beni di immediata e necessaria sostituibilità rispetto ad un bene in uso necessariamente continuativo, va intesa come coincidente con quella del bene che si usa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in presenza di costi sostenuti per la realizzazione di un fabbricato strumentale, per determinare la data di entrata in funzione del bene assumano rilevanza esclusivamente le fatture che attestino l’avvenuta esecuzione dei lavori).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)