Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 05/03/1982 (Rv. 419233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO DELLA RIVALSA - IMPOSTA DOVUTA PER RIVALSA DA UNA SOCIETÀ EX ART. 127 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 RELATIVAMENTE A REDDITI CORRISPOSTI A PROPRI CREDITORI - PRESUNZIONE EX ART. 86 STESSO DECRETO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGO DELLA RIVALSA - IMPOSTA DOVUTA PER RIVALSA DA UNA SOCIETÀ EX ART. 127 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 RELATIVAMENTE A REDDITI CORRISPOSTI A PROPRI CREDITORI - PRESUNZIONE EX ART. 86 STESSO DECRETO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'imposta di ricchezza mobile cat. A dovuta per rivalsa da una società ex art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, relativamente a redditi corrisposti a propri creditori, in forza della presunzione di cui all'art. 86, secondo comma, del citato decreto, è sufficiente che l'esposizione debitoria della società stessa sia vera e reale, dovendosi presupporre la corresponsione di interessi su detti debiti in base all'indicata presunzione, mentre è del tutto irrilevante che gli interessi siano stati o meno corrisposti, in quanto il menzionato art. 127 impone l'Obbligo di effettuare la tassazione per rivalsa, non già sugli interessi effettivamente pagati, bensì su quelli "dovuti". (V 174/82, mass n 417856; (V 2789/80, mass n 406555; (V 5827/78, mass n 395653).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)