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Sez. U, Sentenza n. 3191 del 06/06/1979 (Rv. 399563 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELLA GIURISDIZIONE - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO - ISTANZA DI REGOLAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399563-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELLA GIURISDIZIONE - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO - ISTANZA DI REGOLAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPONIBILITA.*

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposta fino a quando la causa non sia decisa, anche solo parzialmente, nel merito in primo grado, o non sia passata in cosa giudicata formale la sentenza di primo grado che abbia pronunciato soltanto sulla giurisdizione; pertanto nel caso di sentenza di primo grado dichiarativa della giurisdizione, impugnata con l'appello, l'istanza di regolamento puo essere proposta anche nel corso del giudizio di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)