Sez. 5, Sentenza n. 779 del 15/02/2000 Cc. (dep. 29/03/2000) Rv. 215728 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Rigetto del P.M. - Opposizione - Censure ammissibili - Legittimità del sequestro - Inammissibilità - Mezzo di deduzione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova: non pure la opportunità o, la legittimità del provvedimento di sequestro; questioni, queste ultime, che sono deducibili soltanto con la richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)