Sez. L, Sentenza n. 578 del 18/01/1993 (Rv. 480305 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Decisione limitata alla mera condivisione della sentenza di primo grado - Vizio di motivazione - Configurabilità .
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione
In base al combinato disposto degli artt. 132, comma primo n. 4, e 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., il giudice di appello, a fronte di una qualsiasi doglianza ritualmente formulata contro la decisione di primo grado, ha il dovere di riesaminare la questione oggetto della doglianza e di esporre le ragioni che lo inducono a confermare o a riformare la decisione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi affetta dal vizio di motivazione la pronuncia che si limita a condividere, senza esporre alcuna altra argomentazione, la decisione emessa dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)