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Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 09/05/1985 (Rv. 440630 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE - DECESSO DELL'UNICO LIQUIDATORE IN CORSO DI CAUSA - MANCATA SOSTITUZIONE EX ART. 2450 COD. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 78 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440630-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE - DECESSO DELL'UNICO LIQUIDATORE IN CORSO DI CAUSA - MANCATA SOSTITUZIONE EX ART. 2450 COD. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 78 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - AMMISSIBILITÀ.*

Il decesso dell'unico liquidatore di una società di capitali non comporta la reviviscenza dei poteri di rappresentanza degli amministratori, ed implica che la società medesima resta senza legale rappresentante fino a quando il collegio sindacale e la assemblea non provvedano alla sostituzione del liquidatore a norma dell'art. 2450 ultimo comma cod. civ.. pertanto, qualora l'indicato evento si verifichi nel corso della causa in cui sia parte detta società in persona del liquidatore e non si sia provveduto alla specificata sostituzione, tornano applicabili le Disposizioni dello art. 78 cod. proc. civ., con conseguente facoltà della controparte di chiedere ed ottenere la nomina di un curatore speciale, al fine della ricostituzione del contraddittorio nei suoi confronti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)