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Sez. 3, Sentenza n. 873 del 18/03/1968 (Rv. 332192 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE- CONVERSIONE DEI VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI IN MOTIVI DI GRAVAME - SENTENZA APPELLABILE - VIZI NON DEDOTTI NELL'ATTO DI APPELLO - PRECLUSIONE - QUERELA DI FALSO CONTRO LA DATA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE DELLA FALSITA NELL'ATTO DI APPELLO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332192-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE- CONVERSIONE DEI VIZI DELLA SENTENZA E DEGLI ATTI PROCESSUALI ANTECEDENTI IN MOTIVI DI GRAVAME - SENTENZA APPELLABILE - VIZI NON DEDOTTI NELL'ATTO DI APPELLO - PRECLUSIONE - QUERELA DI FALSO CONTRO LA DATA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE DELLA FALSITA NELL'ATTO DI APPELLO - IMPROPONIBILITA.*

I vizi sia della sentenza in se considerata che degli Atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono, quindi, essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei varii mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere dedotti con l'atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio. In Mancanza, ogni indagine sulla sussistenza del vizio (nella specie, la pretesa falsita della data di deliberazione della sentenza appellata) resta preclusa dal giudicato, in senso formale, gia formatosi. (nella specie, si e, quindi, dichiarata improponibile la querela di falso concernente la data della sentenza, non contestata nell'atto di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)