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Sez. 1, Ordinanza n. 2200 del 02/02/2026 (Rv. 677668-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Attestazione - Necessità - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677668-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, nel reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, stante la sua natura impugnatoria, il tribunale, se rigetta o dichiara inammissibile l'istanza, deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)