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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15818 del 19/07/2011 (Rv. 619441 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE | Presunzione di colpa - Nesso causale fra la marcia del veicolo e l'evento - Accertamento - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619441-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)