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Sez. 5, Sentenza n. 26472 del 17/12/2014 (Rv. 634232 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Motivazione - Mancata allegazione degli atti d'indagine di altri Stati - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634232-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione ex art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per il solo fatto che i verbali di atti di indagine di altri Stati, su cui può fondarsi legittimamente l'accertamento in materia di IVA, quale imposta armonizzata, non siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente, atteso che, da un lato, l'Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta ad includere nell'avviso la notizia delle prove, e, dall'altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l'impugnazione dell'atto che le recepisce.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/12/1977 num. 799 art. 7, Regolam. Commissione CEE 27/01/1992 num. 218 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)