Sez. 2, Sentenza n. 11266 del 22/11/1990 (Rv. 469862 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - SPECIALE PROCEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - SPECIALE PROCEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITÀ.*
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile regolato dagli art. 28 e ss. Della legge 13 giugno 1942 n. 794 ha per presupposto indispensabile l'esistenza del rapporto professionale. Pertanto quando il cliente contesti la sussistenza di siffatto rapporto viene meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale, con la conseguenza che alla pronuncia emessa dal giudice non può attribuirsi natura di ordinanza di cui all'art. 29 della citata legge (impugnabile con il rimedio di cui all'art. III della Costituzione); né essa è suscettibile di conversione in sentenza impugnabile con i mezzi ordinari ove manchi di uno degli elementi costitutivi essenziali di questa, come la sottoscrizione dello estensore oltre che del Presidente del collegio. Un siffatto vizio risolvendosi nell'inesistenza giuridica dell'atto deve essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione indipendentemente dalle deduzioni delle parti (con conseguente Cassazione del provvedimento). (V 138/76, Corte cost.; (Conf 1498/83, mass n 426329; (Conf 1803/68, mass n 333717).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)