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Sez. 6, Sentenza n. 29551 del 07/10/2020 Cc. (dep. 23/10/2020) Rv. 279845 - 02

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - RIGETTO (INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE) | Sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell’infondatezza della questione sollevata – Effetti rispetto alle decisioni definitive – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279845-02

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - RIGETTO (INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE)

Le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi, tenuto conto che l'art.30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n.87, prevede il superamento del giudicato solo nel caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui la Corte ha precisato che, essendo il procedimento definito con decreto irrevocabile, il provvedimento ablatorio non poteva essere revocato sulla base delle indicazioni interpretative fornite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 nella parte in cui non ha dichiarato l'incostituzionalità della norma).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)