Sez. L, Sentenza n. 1134 del 29/03/1976 (Rv. 379814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - CONTROVERSIA PER GLI INTERESSI RELATIVI AD INDENNITA DI FINE RAPPORTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DOPO LA RISCOSSIONE DELL'INDENNITA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - CONTROVERSIA PER GLI INTERESSI RELATIVI AD INDENNITA DI FINE RAPPORTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DOPO LA RISCOSSIONE DELL'INDENNITA - IRRILEVANZA.*
Tra le controversie individuali di lavoro, alle quali non si applica la sospensione dei termini processuali per ferie, e da comprendere quella relativa agli interessi legali maturati su indennita di fine rapporto, anche quando rispetto ad essi la tutela giurisdizionale sia invocata dopo la maturazione e riscossione del capitale, data l'omogeneita dell'obbligazione d'interessi rispetto all'obbligazione principale di corrispondere le dette indennita. (V 1478/74, mass n 369579).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)