Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
1. La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Art. 126 Estinzione del diritto di querela
1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
2. Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Art. 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
1. Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.
Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento
1. Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
2. Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
Art. 129 Irrevocabilita' ed estensione della richiesta
1. La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile.
2. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
Art. 130 Istanza della persona offesa
1. Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Art. 131 Reato complesso. Procedibilita' di ufficio
1. Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Titolo quinto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I. Della modificazione e applicazione della pena
Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
2. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
Art. 133 Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena
1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
2. Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Art. 134 Computo delle pene
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
Art. 135 Ragguaglio fra pene diverse
1. Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva..24
Art. 136 Conversione di pene pecuniarie
1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive puo' essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.55
2. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva gia' sofferta.
Art. 137 Carcerazione preventiva
1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
2. La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Art. 138 Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero
1. Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero e' sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 139 Computo delle pene accessorie
1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.
2. Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.
Capo II. Della esecuzione della pena
Art. 141
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 142
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 143
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 144
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354
Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
2. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
3. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.