REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 369
Art. 369 bis
Art. 370
Art. 371
Sezione 3. Semplificazioni
§ 1. Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 372
1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:
a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
b) l’uso di sigilli di un modello particolare;
c) la dispensa dall’itinerario vincolante;
d) lo status di speditore autorizzato;
e) lo status di destinatario autorizzato;
f) l’applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
i) per ferrovia o mediante grandi contenitori;
ii) per via aerea;
iii) via mare;
iv) mediante condutture;
g) l’applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 97, paragrafo 2, del codice.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell’autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e f), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera e), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa.
Art. 373
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:
a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;
b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi relativi a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera e), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e
c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:
a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e
b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.
3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.
Art. 374
1. La domanda di autorizzazione ad utilizzare le semplificazioni, di seguito «la domanda», è datata e firmata. Essa può essere presentata per iscritto o mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.
2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.
Art. 375
1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.
2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.
Art. 376
1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.
2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio.
3. Nel caso delle semplificazioni di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l’autorizzazione viene presentata ad ogni richiesta dell’ufficio di partenza.
Art. 377
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.
Art. 378
1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.
§ 2. Garanzia globale e dispensa dalla garanzia
Art. 379
1. L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento.
2. L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, sulla base:
a) dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalle scritture commerciali e contabili dell’interessato;
b) delle aliquote più elevate relative a dazi e altre imposte applicabili alle merci nello Stato membro dell’ufficio di garanzia. Le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune sono considerate merci non comunitarie.
Si calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l’importo sia pari a 7000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, non venga fissato un importo diverso.
3. L’ufficio di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, in particolare in funzione di una domanda dell’obbligato principale e, se necessario, aggiorna tale importo.
4. Ogni obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è ancora concluso, non superino l’importo di riferimento. I sistemi informatici delle autorità doganali trattano e possono controllare l’utilizzo dell’importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.
Art. 380
1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.
2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:
a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;
b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.
3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
Art. 380 bis
Per l’utilizzo di ciascuna garanzia globale e/o di ciascuna dispensa dalla garanzia:
a) viene attribuito all’obbligato principale, per l’utilizzo della garanzia, un «numero di riferimento della garanzia» connesso all’importo di riferimento determinato;
b) viene attribuito e comunicato all’obbligato principale dall’ufficio di garanzia un codice di accesso iniziale associato al «numero di riferimento della garanzia».
L’obbligato principale può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia per sé stesso o per i suoi rappresentanti.
Art. 381
1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.
2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:
a) al 50 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;
b) al 30 % dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.
4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.
Art. 382
1. La garanzia globale è costituita da una fideiussione.
2. Essa deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 48. L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia.
3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 346, paragrafo 2.
Art. 383
1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati «certificati», redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.
2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia, tale durata può essere prorogata dall’ufficio di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
3.
Art. 384
1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.
2. La revoca dell’autorizzazione di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali, e la data di efficacia della revoca da parte dell’ufficio di garanzia della decisione con la quale ha accettato l’impegno del garante, o la data di efficacia della risoluzione da parte del garante del proprio impegno, vengono inserite nel sistema informatico dall’ufficio di garanzia.
3. A decorrere dalla data di efficacia della revoca o della risoluzione, i certificati emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere restituiti senza indugio dall’obbligato principale all’ufficio di garanzia. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
4.
§ 3. Distinte di carico speciali
Art. 385
§ 4. Utilizzazione di sigilli di modello speciale
Art. 386
1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.
2. L’obbligato principale inserisce il numero, il tipo e la marca dei sigilli utilizzati nei dati della dichiarazione di transito. Egli appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci.
§ 5. Dispensa dall'itinerario vincolante
Art. 387
1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.
2.