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Sez. 1, Sentenza n. 5594 del 21/02/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164824 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ATTIVITÀ COSTITUTIVA DEL CONCORSO - FORMA DI COMPARTECIPAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164824-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ATTIVITÀ COSTITUTIVA DEL CONCORSO - FORMA DI COMPARTECIPAZIONE - NOZIONE.*

In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 cod. pen., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi Forma di compartecipazione - da un contributo unitario e cosciente, da un apporto causale, materiale e psichico - a tutte od ad alcuna delle fasi di ideazione, organizzazione e di esecuzione. Pertanto, nel caso in cui più persone attuino in esecuzione di un accordo volto a violare una o più Disposizioni di legge, tutte rispondono dei reati commessi, giacché l'Azione è unica e sta a carico di ciascun concorrente, il quale risponde come di Azione propria, non solo degli Atti da lui compiuti, ma anche di quelli commessi dagli altri, se diretti al raggiungimento del fine concordato. (V mass n 107292; (V mass n 159034).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)