Sez. 5, Ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (Rv. 672839-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza - Liquidazione concorsuale ex art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Compatibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 248, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) preclude il giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze che condannano l'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme, essendo, invece, ammissibile con riferimento a quelle che comportano obblighi di fare o che comunque non contengono pronunce di condanna al pagamento di somme determinate.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)