diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1522 del 01/03/1983 (Rv. 426355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - IN GENERE - SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE ABBIA RIFORMATO UN CAPO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON SOTTOPOSTO AD APPELLO - GIUDICATO SUL CAPO PREDETTO - PRECLUSIONE DI OGNI ULTERIORE ESAME.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - IN GENERE - SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE ABBIA RIFORMATO UN CAPO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON SOTTOPOSTO AD APPELLO - GIUDICATO SUL CAPO PREDETTO - PRECLUSIONE DI OGNI ULTERIORE ESAME.*

La Corte di Cassazione, qualora la sentenza di secondo grado impugnata abbia pronunciato anche su un capo della sentenza di primo grado non sottoposto ad appello, deve, per tale parte, cassare senza rinvio la decisione al suo esame, giacché il giudicato formatosi sul capo predetto ha determinato l'esaurimento della funzione giurisdizionale riguardo ad esso e, conseguentemente, la preclusione di ogni ulteriore esame della questione che ne formava oggetto. (V 757/66, mass n 321520).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)