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Sez. L, Sentenza n. 8358 del 26/07/1991 (Rv. 473325 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso riassuntivo presso il procuratore del giudizio di appello anziché alla parte personalmente - Nullità - Sanatoria - Mezzi.
Stato
decisa il 1991-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473325-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la notificazione del ricorso riassuntivo del giudizio di rinvio, tempestivamente depositato nel termine previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., (con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) al domicilio eletto dalla controparte presso il procuratore del precedente giudizio di appello, anziché ad essa personalmente ai sensi dell'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile anche nelle controversie predette), non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)