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Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 27/01/2004 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 228493 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI | Elemento oggettivo - Violenza - Nozione - Atto sessuale subdolo e repentino - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228493-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - DISPOSIZIONI COMUNI

In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità per il delitto di violenza sessuale di un medico convenzionato, il quale, profittando della circostanza di dover effettuare un'iniezione ad una paziente nel proprio ambulatorio, l'aveva indotta a spogliarsi e, repentinamente, palpeggiandole i seni, aveva avvicinato il proprio organo genitale a quello della donna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)