Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 05/11/1996 Cc. (dep. 17/03/1997) Rv. 207083 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca - Per sentenza di patteggiamento - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Nella sentenza di patteggiamento non può ravvisarsi il presupposto al quale l'art. 168 cod. pen. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena, giacché il modello processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. si sostanzia nell'applicazione di una pena "senza giudizio", dato che il giudice non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato; mentre il presupposto della revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. è costituito dall'accertata nuova responsabilità penale, non desumibile dalla sentenza di patteggiamento. (Conf. Sez. un., 26 febbraio 1997, Bahrouni). i
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)