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Sez. 1, Sentenza n. 8010 del 08/08/1990 (Rv. 468680 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - LODO PER BIANCOSEGNO - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468680-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - LODO PER BIANCOSEGNO - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*

Il lodo per BIANCOSEGNO configura un arbitrato irrituale, caratterizzato dal fatto che le parti conferiscano ad arbitri l'incarico di determinare il contenuto sostanziale di un accordo per la comparizione di una lite tra loro insorta, sostituendosi ad esse nel fissare un regolamento negoziale da trascrivere su fogli preventivamente firmati in bianco e, quindi, destinati ad assumere, anche da un punto di vista formale, il valore di una loro diretta manifestazione di volontà. Ne consegue che detto lodo è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso) e, in particolare, che l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri e ricorrente quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; mentre è preclusa ogni impegnativa per errori di giudizio, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all'idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. (V 4425/81, mass n 415122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)