Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto i1 R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di integrare e coordinare le norme vigenti relative alla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
2. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente.
Titolo II. Norme per gli utenti privati.
Capo I. Misura del canone e modalita' di pagamento.
Art. 2
1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato e' stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
2. Il pagamento del canone puo' essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso e' dovuto nell'accennata misura di L. 81. ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso e' dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto e' disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dal primo comma del successivo art. 4.
3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente e' obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dello apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
5. L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale e' stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avra' inizio dal primo dell'anno successivo.
6. L'abbonamento e' valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.
Art. 3
1. Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1954, N. 1150.
Art. 4
1. Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, e' obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
2. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali e' obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.
Capo II. Termini per il pagamento del canone.
Art. 5
1. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.6
Capo III. Del Libretto di iscrizione alle radioaudizioni.
Art. 6
1. Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3, e' istituito uno speciale «Libretto di iscrizione alle radioaudizioni» che e' compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
2. Il «Libretto di iscrizione» di cui sopra contiene nella prima pagina le generalita' dell'abbonato (cognome, nome e paternita') con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonche' il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
3. Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.
Art. 7
1. Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
2. Il libretto di iscrizione da' diritto al titolare di detenere uno o piu' apparecchi purche' questi siano di proprieta' dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
3. Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
4. Per questi ultimi apparecchi e' obbligatorio un distinto abbonamento.
Art. 8
1. In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda puo' essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato e iscritto a ruolo, in doppio esemplare, di cui uno da redigersi in carta libera sara' restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.
3. L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti gia' eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.
4. Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda:
«duplicato».
5. La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.
Capo IV. Cambiamento di residenza o di abitazione dell'abbonato. Denunzia all'Ufficio del Registro.
Art. 9
1. L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo art. 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale e' iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
2. Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.
Capo V. Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati.
Art. 10
1. Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, piu' usufruire delle radioaudizioui circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di se', deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui e' in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
2. La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.5
3. Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio e' del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternita' e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso e' esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
4. L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno e' dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalita' del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
5. L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresi' restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
6. Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio gia' suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passera' i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale.5
Art. 11
1. La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilita' dell'apparecchio, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
2. In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati, obbligati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.
Art. 12
1. Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
2. L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremita' di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed e' lasciato in deposito allo utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verra' consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perche' ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarra' presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
3. Nel verbale dovranno indicarsi le generalita' dell'abbonato, il numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato e' iscritto, nonche' il tipo dell'apparecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio e' dotato.
4. Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, puo' essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
5. Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata e' consegnata all'interessato, l'altra e' spedita allo Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
6. La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che e' prevista per un periodo massimo di giorni dieci.
7. Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternita' e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalita'.