Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 15/12/1998 Cc. (dep. 12/02/1999) Rv. 212469 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - CASI - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art.392 c.p.p. - Disciplina transitoria prevista dall'art.6 della legge n.267 del1997 - Possibilità di richiedere l'incidente probatorio al g.i.p. anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - CASI - IN GENERE
La disposizione transitoria prevista dall'art.6, comma 1, della legge n.267 del 1997 attribuisce al pubblico ministero la facoltà di chiedere, "anche dopo l'esercizio dell'azione penale" ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'incidente probatorio a norma dell'art.392, comma 1, lett.c) e d) cod. proc. pen., senza che ricorrano le condizioni di cui alle lett.a) e b). L'incidente probatorio non può tuttavia essere più richiesto al giudice per le indagini preliminari dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ostandovi espressa previsione transitoria dettata dal comma 2 del citato art. 6 L. n. 267 del 1997, nonché il generale principio che esclude la regressione del procedimento fuori dei casi di nullità (art. 185, comma 3, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)