Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19470 del 15/09/2014 (Rv. 632790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | CERTALEX - Impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti con un unico atto - Ammissibilità - Limiti - Sentenze o provvedimenti diversi pronunciati in procedimenti distinti - Ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)