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Sez. L, Sentenza n. 3813 del 16/03/2001 (Rv. 544820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Clausole normative e obbligatorie - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di contratto collettivo, si definiscono clausole normative quelle destinate a regolare i rapporti individuali riconducibili al contratto e clausole obbligatorie quelle che disciplinano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, creando obblighi e diritti per le parti stipulanti e non per i singoli lavoratori (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio per vizio di motivazione la decisione di merito che aveva qualificato come normativa la pattuizione, inserita nella parte obbligatoria del CCNL, relativa all'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)